Descrizione
Tutti i cittadini, residenti nel comune ed in posesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10 della L. 287/1951 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12 sono invitati ad iscriversi non più tardi del mese di lugio negli elenchi comunali dei Giudici Popolari della Corte d'Assise e della Corte d'Assise di Appello.
I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti : cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici, buona condotta morale, età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni, titolo finale di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo per i Giudici Popolari della Corte d'Assise e titolo finale di studi di scuola media di secondo grado per i giudici popolari della Corte d'Assise d'Appello.
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare: i magistrati ed in generale, tutti i funazionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2025, 16:03